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Confconsumatori, Il cellulare non può sostituirsi al telefono fisso

03 Giugno 2011 21:08, di Niki Mazzara
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Pisa, 3 giugno 2011 - La compagnia stacca la linea telefonica e, alle proteste dell'utente, il giudice del cautelare risponde che può usufruire del p...

Pisa, 3 giugno 2011 - La compagnia stacca la linea telefonica e, alle proteste dell'utente, il giudice del cautelare risponde che può usufruire del proprio telefono cellulare o appoggiarsi ad altri gestori. Un caso davvero incredibile quello risolto dalla Confconsumatori di Pisa, che ha ottenuto per la propria associata il ripristino della linea telefonica fissa e il rimborso delle spese di lite. «Il telefono cellulare - commenta Giovanni Longo, responsabile dello sportello  di Confconsumatori Pisa - non può sostituire il collegamento telefonico fisso, sia per la minor stabilità del segnale, sia perché non esistendo un elenco telefonico dei numeri dei cellulari non è possibile rintracciare il titolare. Inoltre il cliente può non voler divulgare il suo numero di telefono cellulare, riservando questo numero soltanto per pochi “intimi”».L'associata era da diversi anni cliente della compagnia telefonica e aveva sempre pagato con puntualità le fatture ricevute, anche perchè, oltre che per motivi di lavoro, il telefono fisso era per lei di vitale importanza al fine di essere contattata. Eppure la compagnia telefonica aveva sospeso il servizio, costringendo l'associata a procedere con un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per richiedere l'immediata riattivazione. «All’udienza - spiega Longo - il giudice del cautelare aveva chiesto semplicemente alla ricorrente se possedeva un telefono cellulare, e questa candidamente aveva risposto affermativamente. Il giudice allora, in modo del tutto inaspettato, aveva respinto la richiesta pur riconoscendo il fumus boni iuris, in quanto dalle fatture sembravano evincersi indizi gravi relativamente alla conclusione del contratto di somministrazione del servizio telefonico e relativamente al regolare adempimento, da parte della ricorrente, delle proprie obbligazioni». Quindi il giudice di prime cure non ha ravvisato gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile (c.d. periculum in mora), e ha rigettato la richiesta della ricorrente sulla base del fatto che la ricorrente avrebbe dichiarato all’udienza di disporre di un telefono mobile, che la ricorrente aveva effettuato poche telefonate in uscita e, infine, che l’attuale regime di mercato, non più caratterizzato da monopolio, dava la possibilità di rivolgersi ad un nuovo gestore per usufruire di un servizio telefonico fisso.La Confconsumatori è allora intervenuta nuovamente per presentare un reclamo avverso l’ordinanza. L'associata ha fatto presente che vivendo sola il telefono fisso era l’unico strumento che poteva garantirle stabilità e certezza nel segnale; che utilizzava il telefono cellulare soltanto per uso privato; che non voleva essere costretta a comunicare il numero del suo telefono cellulare privato al datore di lavoro ed ai colleghi, e, infine, che non esiste un elenco telefonico da cui poter attingere ai numeri di telefonia mobile. A sostegno della tesi è stata allegata anche l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. civile di Pozzuoli, del 06.06.2007. Il Collegio, questa volta, a parziale riforma dell’ordinanza impugnata ha accolto il reclamo, ordinando alla compagnia telefonica l’immediato riallaccio. Secondo il Collegio, il possesso di un telefono mobile non esclude il periculum in mora in quanto la ricorrente utilizza da diversi anni l’utenza telefonica fissa per motivi di lavoro e di reperibilità, e da anni viene identificata da una molteplicità di persone con il numero di telefono fisso. Pertanto l’eventuale nuovo contratto di utenza telefonica con altro gestore comporterebbe la perdita del numero con evidente irreparabile danno.

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