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Antonini annuncia ricorso al Consiglio di Stato
Bologna - Bocciata dal Tar Emilia Romagna la richiesta della sospensione del Daspo richiesta dai legali del patron della Trapani Shark, Valerio Antonini. Il Tar dell’Emilia Romagna, in attesa che nei prossimi giorni fissi l’udienza per la trattazione del ricorso, ha bocciato la richiesta comminata al presidente della Trapani Shark dalla Questura di Bologna in occasione della finale promozione con la Fortitudo.
La riserva sarà sciolta nei prossimi giorni sul ricorso del Daspo nelle more che ciò avvenga, Antonini, dopo avere consultato i suoi legali gli avvocati Carlo Massimo Zaccarini e Gabriele Bordoni, annuncia che impugnerà il provvedimento di rigetto della sospensiva davanti al Consiglio di Stato. Al momento, il numero 1 granata può seguire le partite della squadra di pallacanestro ma può presenziare solo 10 minuti prima della palla a due e uscire dall’impianto 10 minuti dopo il termine della gara.
Alla fine arriva la risposta definitiva su una delle polemiche più lunghe di quest’estate: respinto il ricorso di Valerio Antonini contro il Daspo inflittogli dal Questore di Bologna dopo gli episodi di gara 4 di finale dello scorso giugno. Di seguito il testo integrale della sentenza.
l Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Carlo Massimo Zaccarini, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bordoni in Bologna, viale XII Giugno n. 2; contro Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, -del provvedimento di applicazione DASPO emesso dal Questore di Bologna il -OMISSIS- e notificato il 13/7/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso;
Considerato in particolare che:
– la condotta posta in essere dal ricorrente (Presidente della squadra ospite “Trapani Shark”) in occasione dell’incontro di basket della finale play-off del campionato di serie A2 del 9 giugno 2024, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico;
– per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all’art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8379);
– che il provvedimento impugnato è stato emesso previo contraddittorio con il ricorrente ed esame delle relative memorie procedimentali, si da non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa;
Ritenuto inoltre come la misura impugnata consenta comunque al ricorrente l’accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive di basket della propria squadra “Trapani Shark” seppur con la prescrizione – non specificatamente contestata – dell’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Bologna - Bocciata dal Tar Emilia Romagna la richiesta della sospensione del Daspo richiesta dai legali del patron della Trapani Shark, Valerio Antonini. Il Tar dell’Emilia Romagna, in attesa che nei prossimi giorni fissi l’udienza per la trattazione del ricorso, ha bocciato la richiesta comminata al presidente della Trapani Shark dalla Questura di Bologna in occasione della finale promozione con la Fortitudo.Â
La riserva sarà sciolta nei prossimi giorni sul ricorso del Daspo nelle more che ciò avvenga, Antonini, dopo avere consultato i suoi legali gli avvocati Carlo Massimo Zaccarini e Gabriele Bordoni, annuncia che impugnerà il provvedimento di rigetto della sospensiva davanti al Consiglio di Stato. Al momento, il numero 1 granata può seguire le partite della squadra di pallacanestro ma può presenziare solo 10 minuti prima della palla a due e uscire dall’impianto 10 minuti dopo il termine della gara.
Alla fine arriva la risposta definitiva su una delle polemiche più lunghe di quest’estate: respinto il ricorso di Valerio Antonini contro il Daspo inflittogli dal Questore di Bologna dopo gli episodi di gara 4 di finale dello scorso giugno. Di seguito il testo integrale della sentenza.
l Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Carlo Massimo Zaccarini, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bordoni in Bologna, viale XII Giugno n. 2; contro Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, -del provvedimento di applicazione DASPO emesso dal Questore di Bologna il -OMISSIS- e notificato il 13/7/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso;
Considerato in particolare che:
– la condotta posta in essere dal ricorrente (Presidente della squadra ospite “Trapani Sharkâ€) in occasione dell’incontro di basket della finale play-off del campionato di serie A2 del 9 giugno 2024, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico;
– per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all’art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8379);
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